L'Autore, illustrando i principi di diritto enunciati da Cass. civile, sez. III, 19 luglio 2012, n. 12454, critica la soluzione adottata dalla S.C. In particolare, la S.C. - al fine di giustificare l'inefficacia della clausola (contenuta in un contratto di finanziamento collegato ad uno di vendita) di inopponibilità, nei confronti del finanziatore, dell'eccezione di inadempimento del venditore - ha invocato i principi generali di correttezza e buona fede, anziché interpretare la disciplina applicabile al caso di specie alla luce della nuovo regime di cui all'art. 125 quinquies TUB.

Un’occasione mancata per chiarire alcuni (tra i tanti) dubbi in materia di collegamento negoziale nel credito al consumo

PALUMBO, Raffaele
2013

Abstract

L'Autore, illustrando i principi di diritto enunciati da Cass. civile, sez. III, 19 luglio 2012, n. 12454, critica la soluzione adottata dalla S.C. In particolare, la S.C. - al fine di giustificare l'inefficacia della clausola (contenuta in un contratto di finanziamento collegato ad uno di vendita) di inopponibilità, nei confronti del finanziatore, dell'eccezione di inadempimento del venditore - ha invocato i principi generali di correttezza e buona fede, anziché interpretare la disciplina applicabile al caso di specie alla luce della nuovo regime di cui all'art. 125 quinquies TUB.
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