La lesione di un’altrui privativa industriale – quale l’esclusivo utilizzo di un marchio registrato – può dare luogo alla condanna al risarcimento del danno, nonché all’autonomo rimedio della retroversione degli utili, solamente qualora vengano assolti i corrispondenti oneri probatori. Segnatamente, il risarcimento del danno postula la prova del pregiudizio economico patito; mentre la condanna alla restituzione degli utili illecitamente realizzati consegue all’accertamento dell’esistenza di tali profitti e della diretta provenienza di detti introiti dall’attività lesiva dell’altrui privativa.
Trib. Genova, 23 febbraio 2011
ZUCCONELLI, Gianluca
2012
Abstract
La lesione di un’altrui privativa industriale – quale l’esclusivo utilizzo di un marchio registrato – può dare luogo alla condanna al risarcimento del danno, nonché all’autonomo rimedio della retroversione degli utili, solamente qualora vengano assolti i corrispondenti oneri probatori. Segnatamente, il risarcimento del danno postula la prova del pregiudizio economico patito; mentre la condanna alla restituzione degli utili illecitamente realizzati consegue all’accertamento dell’esistenza di tali profitti e della diretta provenienza di detti introiti dall’attività lesiva dell’altrui privativa.File in questo prodotto:
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