Il “principio di precauzione” risulta doveroso e meritevole in un contesto di generalizzata tutela della salute dell’uomo, ma, per contro, appare del tutto avulso, suggestivo e pericoloso se inserito in un contesto dal quale far derivare una pronuncia di penale responsabilità, e se da esso si volesse trarre una “legge di copertura” giuridicamente rilevante sotto il profilo causale. Pertanto, tale principio non può essere utilizzato ai fini della ricostruzione del nesso causale tra esposizione a cloruro di vinile monomero e insorgenza di epatocarcinomi in taluni lavoratori, non essendo la correlazione tra tale sostanza e la specifica forma tumorale conoscenza fatta propria nell’ambito della comunità scientifica.
Il principio di precauzione è vittima di sé stesso
CASTALDELLO, Cosetta
2013
Abstract
Il “principio di precauzione” risulta doveroso e meritevole in un contesto di generalizzata tutela della salute dell’uomo, ma, per contro, appare del tutto avulso, suggestivo e pericoloso se inserito in un contesto dal quale far derivare una pronuncia di penale responsabilità, e se da esso si volesse trarre una “legge di copertura” giuridicamente rilevante sotto il profilo causale. Pertanto, tale principio non può essere utilizzato ai fini della ricostruzione del nesso causale tra esposizione a cloruro di vinile monomero e insorgenza di epatocarcinomi in taluni lavoratori, non essendo la correlazione tra tale sostanza e la specifica forma tumorale conoscenza fatta propria nell’ambito della comunità scientifica.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.