SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. L’intrinseca antilogia tra diritto penale e soft law e la reciproca estraneità dei rispettivi cultori. — 3. I principali profili di divergenza tra diritto morbido e diritto repressivo. — 3.1. Gli organi di produzione delle fonti. — 3.2. Il livello di determinatezza delle regole e il ruolo dell’interprete. — 3.3. I destinatari delle norme. — 3.4. Il grado di prescrittività. — 3.5. I rapporti tra fonti. — 3.6. Gli ambiti territoriali di vigenza. — 3.7. Il grado di stabilità dei precetti. — 4. L’attuale evoluzione del diritto penale nel segno di un tendenziale ravvicinamento dei suoi caratteri a quelli della soft law. — 4.1. La progressiva diversificazione delle fonti penali. — 4.2. L’affievolimento della determinatezza dei precetti penali. — 4.3. L’attenuazione del carattere eteroimposto delle norme penali e la loro progressiva settorializzazione. — 4.4. L’erosione del grado di cogenza delle norme penali. — 4.5. L’evoluzione del diritto criminale in senso agerarchico e “reticolare”. — 4.6. Il processo di denazionalizzazione del diritto penale. — 4.7. La crescente mutevolezza delle disposizioni penali. — 5. Ulteriori, specifici momenti di tendenziale ibridazione del diritto penale sostanziale e processuale con la soft law. — 5.1. La vistosa affermazione di un “diritto penale premiale” a carattere meramente esortativo. — 5.2. La prepotente emersione di una giustizia penale negoziata. — 6. Le forme di recepimento della soft law nel diritto criminale e il conseguente effetto di “indurimento” di norme originariamente “soffici”. — 6.1. L’interpretazione delle norme penali alla luce della soft law. — 6.2. L’integrazione indiretta di norme penali da parte di fonti soft. In particolare, il contributo mediato di queste ultime alla formulazione della norma incriminatrice. — 6.3. Sull’ammissibilità di una integrazione diretta di norme penali tramite fonti soft. — 6.3.1. Il ruolo solo apparentemente integrativo (in realtà meramente interpretativo) delle fonti soft all’interno degli elementi normativi della fattispecie. — 6.3.2. Il rinvio espresso a fonti soft da parte di norme penali. — 6.4. Ai confini del diritto criminale. La rilevanza di regole soft sulla commisurazione di talune sanzioni comunitarie. — 7. Considerazioni conclusive.

Sui rapporti tra diritto penale e soft law

BERNARDI, Alessandro
2011

Abstract

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. L’intrinseca antilogia tra diritto penale e soft law e la reciproca estraneità dei rispettivi cultori. — 3. I principali profili di divergenza tra diritto morbido e diritto repressivo. — 3.1. Gli organi di produzione delle fonti. — 3.2. Il livello di determinatezza delle regole e il ruolo dell’interprete. — 3.3. I destinatari delle norme. — 3.4. Il grado di prescrittività. — 3.5. I rapporti tra fonti. — 3.6. Gli ambiti territoriali di vigenza. — 3.7. Il grado di stabilità dei precetti. — 4. L’attuale evoluzione del diritto penale nel segno di un tendenziale ravvicinamento dei suoi caratteri a quelli della soft law. — 4.1. La progressiva diversificazione delle fonti penali. — 4.2. L’affievolimento della determinatezza dei precetti penali. — 4.3. L’attenuazione del carattere eteroimposto delle norme penali e la loro progressiva settorializzazione. — 4.4. L’erosione del grado di cogenza delle norme penali. — 4.5. L’evoluzione del diritto criminale in senso agerarchico e “reticolare”. — 4.6. Il processo di denazionalizzazione del diritto penale. — 4.7. La crescente mutevolezza delle disposizioni penali. — 5. Ulteriori, specifici momenti di tendenziale ibridazione del diritto penale sostanziale e processuale con la soft law. — 5.1. La vistosa affermazione di un “diritto penale premiale” a carattere meramente esortativo. — 5.2. La prepotente emersione di una giustizia penale negoziata. — 6. Le forme di recepimento della soft law nel diritto criminale e il conseguente effetto di “indurimento” di norme originariamente “soffici”. — 6.1. L’interpretazione delle norme penali alla luce della soft law. — 6.2. L’integrazione indiretta di norme penali da parte di fonti soft. In particolare, il contributo mediato di queste ultime alla formulazione della norma incriminatrice. — 6.3. Sull’ammissibilità di una integrazione diretta di norme penali tramite fonti soft. — 6.3.1. Il ruolo solo apparentemente integrativo (in realtà meramente interpretativo) delle fonti soft all’interno degli elementi normativi della fattispecie. — 6.3.2. Il rinvio espresso a fonti soft da parte di norme penali. — 6.4. Ai confini del diritto criminale. La rilevanza di regole soft sulla commisurazione di talune sanzioni comunitarie. — 7. Considerazioni conclusive.
2011
Bernardi, Alessandro
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