Il mercato dei prodotti agricoli e alimentari esprime sempre di più l’esigenza di conoscere l’origine geografica degli alimenti, nella convinzione che ciò rappresenti per il consumatore una garanzia delle loro “qualità”. Allo stesso tempo, tuttavia, nell’Unione europea regole giuridiche sull’origine geografica specifiche per la materia alimentare non ne esistono: le uniche norme esistenti sul tema sono quelle concernenti la cosiddetta “origine doganale” dei prodotti, che però molti reputano inadeguate a garantire un legame fra territorio d’origine e caratteristiche qualitative, in quanto collegate solo a dati economici e non alle materie prime, alle tradizioni produttive, al clima, ecc. Il legame qualitàterritorio, per tutelare il quale si reclama da più parti la creazione di norme ad hoc, è però spesso un fatto illusorio, e tante volte si riduce, in realtà, a una mera reputazione. Nel diritto del WTO questo problema si ripete: anche lì, infatti, esiste un accordo generale sulle regole di origine dei prodotti, che ha finalità puramente doganali e che adotta perciò criteri derivanti dalle convenzioni internazionali in materia (al pari di quanto fa il “codice doganale comunitario”), che si fondano su dati puramente economici (l’ultima fase sostanziale di trasformazione, il valore aggiunto, ecc.); e anche lì, in particolare nell’accordo TRIPS, manca una definizione di origine che sia specifica per il settore alimentare: esistono solo norme che regolano i “marchi di origine” e le “indicazioni geografiche”, e che vietano un uso ingannevole di tali strumenti, dando per scontata l’esistenza di una definizione di “origine geografica”, la quale tuttavia, non essendo stabilita dall’accordo TRIPS, non può essere che quella ricavabile dalle norme generali.

L'origine dei prodotti alimentari nell'accordo TRIPS

BORGHI, Paolo
2012

Abstract

Il mercato dei prodotti agricoli e alimentari esprime sempre di più l’esigenza di conoscere l’origine geografica degli alimenti, nella convinzione che ciò rappresenti per il consumatore una garanzia delle loro “qualità”. Allo stesso tempo, tuttavia, nell’Unione europea regole giuridiche sull’origine geografica specifiche per la materia alimentare non ne esistono: le uniche norme esistenti sul tema sono quelle concernenti la cosiddetta “origine doganale” dei prodotti, che però molti reputano inadeguate a garantire un legame fra territorio d’origine e caratteristiche qualitative, in quanto collegate solo a dati economici e non alle materie prime, alle tradizioni produttive, al clima, ecc. Il legame qualitàterritorio, per tutelare il quale si reclama da più parti la creazione di norme ad hoc, è però spesso un fatto illusorio, e tante volte si riduce, in realtà, a una mera reputazione. Nel diritto del WTO questo problema si ripete: anche lì, infatti, esiste un accordo generale sulle regole di origine dei prodotti, che ha finalità puramente doganali e che adotta perciò criteri derivanti dalle convenzioni internazionali in materia (al pari di quanto fa il “codice doganale comunitario”), che si fondano su dati puramente economici (l’ultima fase sostanziale di trasformazione, il valore aggiunto, ecc.); e anche lì, in particolare nell’accordo TRIPS, manca una definizione di origine che sia specifica per il settore alimentare: esistono solo norme che regolano i “marchi di origine” e le “indicazioni geografiche”, e che vietano un uso ingannevole di tali strumenti, dando per scontata l’esistenza di una definizione di “origine geografica”, la quale tuttavia, non essendo stabilita dall’accordo TRIPS, non può essere che quella ricavabile dalle norme generali.
2012
diritto alimentare; WTO; Accordo TRIPS; proprietà intellettuale; marchi di origine; indicazioni geografiche; prodotti alimentari; origine geografica
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