Breve rassegna dottrinale e giurisprudenziale a margine di Cass. civ. 16 gennaio 2012, n. 444 che ha sancito che nella vendita di cosa mobile, da consegnare al compratore in luogo diverso rispetto a quello dell'acquisto, il termine decadenziale di otto giorni per la denunzia dei vizi decorre dalla consegna della cosa. L'eventuale riparazione effettuata dal venditore prima della consegna del bene e che abbia posto rimedio ad un vizio sussistente prima della consegna stessa non concreta una condotta ingannevole diretta all'occultamento del vizio stesso.

Garanzia per vizi della cosa venduta

BENINI, Giulia
2012

Abstract

Breve rassegna dottrinale e giurisprudenziale a margine di Cass. civ. 16 gennaio 2012, n. 444 che ha sancito che nella vendita di cosa mobile, da consegnare al compratore in luogo diverso rispetto a quello dell'acquisto, il termine decadenziale di otto giorni per la denunzia dei vizi decorre dalla consegna della cosa. L'eventuale riparazione effettuata dal venditore prima della consegna del bene e che abbia posto rimedio ad un vizio sussistente prima della consegna stessa non concreta una condotta ingannevole diretta all'occultamento del vizio stesso.
2012
Vendita; vendita di cose mobili; garanzia per vizi della cosa venduta; termini e condizioni per l'azione; decadenza dalla garanzia; termine; decorrenza; riparazione del bene; vizi occulti.
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