Il contributo illustra i contenuti della sentenza n. 4917/2011 della Corte di Cassazione, la quale ha statuito l'inopponibilità al comodante del provvedimento di assegnazione della casa coniugale emesso, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.c., qualora il medesimo comodante richieda la restituzione per sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti di urgenza e non prevedibilità.

Nota a Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2011, n. 4917

OLIVIERO, Francesco
2011

Abstract

Il contributo illustra i contenuti della sentenza n. 4917/2011 della Corte di Cassazione, la quale ha statuito l'inopponibilità al comodante del provvedimento di assegnazione della casa coniugale emesso, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.c., qualora il medesimo comodante richieda la restituzione per sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti di urgenza e non prevedibilità.
2011
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