Analisi critica dei numerosi profili di incostituzionalità del ddl A.S. n. 2567, approvato a Palazzo Madama il 29 luglio 2011, ora tornato all’esame della Camera, che incide profondamente sul regime giuridico dell’ergastolo. L'insprimento avviene agendo su due versanti. Da un lato, il condannato all’ergastolo non avrà più la possibilità – avvalendosi del cd. giudizio abbreviato – di ottenere la conversione del carcere a vita in 30 anni di reclusione (ovvero dell’ergastolo con isolamento diurno in semplice ergastolo). Dall’altro lato, l’accesso per l’ergastolano alle misure alternative alla detenzione al carcere, previste dalla legge sull’ordinamento penitenziario, diventerà possibile solo dopo aver scontato almeno 26 anni di reclusione.
Cattive nuove in tema di ergastolo
PUGIOTTO, Andrea
2012
Abstract
Analisi critica dei numerosi profili di incostituzionalità del ddl A.S. n. 2567, approvato a Palazzo Madama il 29 luglio 2011, ora tornato all’esame della Camera, che incide profondamente sul regime giuridico dell’ergastolo. L'insprimento avviene agendo su due versanti. Da un lato, il condannato all’ergastolo non avrà più la possibilità – avvalendosi del cd. giudizio abbreviato – di ottenere la conversione del carcere a vita in 30 anni di reclusione (ovvero dell’ergastolo con isolamento diurno in semplice ergastolo). Dall’altro lato, l’accesso per l’ergastolano alle misure alternative alla detenzione al carcere, previste dalla legge sull’ordinamento penitenziario, diventerà possibile solo dopo aver scontato almeno 26 anni di reclusione.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.