L’autore traendo spunto da una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, particolarmente importante in quanto concernente l’interpretazione dell’art.44, par.2, del reg. 1782/2003, perno della riforma della PAC del 2003, ponendo in luce il fondamentale ruolo di tale norma nel contesto del reg. 1782/2003, analizza e ricostruisce la introduzione, evoluzione e il determinante ruolo del progressivo processo di integrazione degli obiettivi ambientali nella politica agricola che ha avuto inizio negli anni ’80 e con una serie di adeguamenti le hanno consentito di contribuire in modo più efficace all’obiettivo di promuovere una agricoltura sostenibile, in pieno collegamento con il principio di integrazione enunciato all’art.6 del TCE, completamente riformulato dal Tr. di Amsterdam, valorizzato in un ruolo centrale tra i principi generali del TCE, ora enunciato all’art.11 TFUE e all’art.37 della Carta dei diritti fondamentali. Il contributo mette in rilievo l’importanza dell’integrazione delle tematiche ambientali nella PAC, sulla base della constatazione che agricoltura e silvicoltura presuppongono la disponibilità di risorse naturali e nella pressione sull’ambiente che lo sfruttamento di tali risorse può esercitare oltreché della tutela della biodiversità, anche agricola. Il contributo inoltre coglie in una prospettiva comparastistica il particolare rilievo degli obblighi di protezione della natura nell’ordinamento tedesco, sia a livello costituzionale, sia nel Grundgesetz, sia nella Costituzione del Land Rheinland-Pflaz, nel quale la causa davanti alla Corte di Giustizia ha ha avuto origine, sia nella legislazione federale, sia nella normativa dei Länder, dal momento che a livello dell’Unione europea, molto diversi sono i livelli di protezione dell’ambiente e quindi gli standards ambientali e lo stesso diritto primario dell’Unione consente una «protezione intensificata» a livello statale, autorizzando gli Stati membri a mantenere o istituire misure di protezione rinforzata (art. 193 TFUE).

La ammissibilità delle superfici utilizzate a fini agricoli e principalmente destinate alla salvaguardia del paesaggio e alla tutela della natura nella determinazione dei diritti all'aiuto per l'azienda agricola nell'ambito del RUP

MANSERVISI, Silvia
2010

Abstract

L’autore traendo spunto da una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, particolarmente importante in quanto concernente l’interpretazione dell’art.44, par.2, del reg. 1782/2003, perno della riforma della PAC del 2003, ponendo in luce il fondamentale ruolo di tale norma nel contesto del reg. 1782/2003, analizza e ricostruisce la introduzione, evoluzione e il determinante ruolo del progressivo processo di integrazione degli obiettivi ambientali nella politica agricola che ha avuto inizio negli anni ’80 e con una serie di adeguamenti le hanno consentito di contribuire in modo più efficace all’obiettivo di promuovere una agricoltura sostenibile, in pieno collegamento con il principio di integrazione enunciato all’art.6 del TCE, completamente riformulato dal Tr. di Amsterdam, valorizzato in un ruolo centrale tra i principi generali del TCE, ora enunciato all’art.11 TFUE e all’art.37 della Carta dei diritti fondamentali. Il contributo mette in rilievo l’importanza dell’integrazione delle tematiche ambientali nella PAC, sulla base della constatazione che agricoltura e silvicoltura presuppongono la disponibilità di risorse naturali e nella pressione sull’ambiente che lo sfruttamento di tali risorse può esercitare oltreché della tutela della biodiversità, anche agricola. Il contributo inoltre coglie in una prospettiva comparastistica il particolare rilievo degli obblighi di protezione della natura nell’ordinamento tedesco, sia a livello costituzionale, sia nel Grundgesetz, sia nella Costituzione del Land Rheinland-Pflaz, nel quale la causa davanti alla Corte di Giustizia ha ha avuto origine, sia nella legislazione federale, sia nella normativa dei Länder, dal momento che a livello dell’Unione europea, molto diversi sono i livelli di protezione dell’ambiente e quindi gli standards ambientali e lo stesso diritto primario dell’Unione consente una «protezione intensificata» a livello statale, autorizzando gli Stati membri a mantenere o istituire misure di protezione rinforzata (art. 193 TFUE).
2010
Manservisi, Silvia
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