Commento a Corte cost. n. 93 del 2010 che ha dichiarato incostituzionale la norma che non ammette la pubblicità del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione per violazione del vincolo costituzionale derivante, ex art. 117.1 cost., dall’art. 6 CEDU. Tale disposizione della CEDU, infatti, è stata interpretata dalla Corte EDU in modo da riconoscere al soggetto colpito dalle misure di prevenzione il diritto alla pubblicità del procedimento. Sebbene l’art. 6 CEDU ammetta deroghe per motivi specifici, la prevalenza di simili esigenze sul diritto alla pubblicità delle udienze deve essere il frutto di un bilanciamento in concreto da parte del giudice nel singolo caso e non di un bilanciamento in astratto svolto una volta per tutte e inderogabilmente dal legislatore. Questo è il punto di maggiore differenziazione tra la giurisprudenza CEDU e quella della nostra Corte cost., la quale nel passato si era rifiutata di riconoscere il contrasto tra norme interne e art. 6 CEDU sulla scorta del fatto che, appunto, il legislatore aveva ritenuto prevalenti, in specifici ambiti, le esigenze contrarie alla pubblicità delle udienze. Oggi la Corte cost. si piega alla diversa interpretazione della Corte EDU, anche per le condanne recenti subite dall’Italia sulla normativa in oggetto. Il caso bene mostra come il diritto vivente della Corte EDU costituisca un propulsore di poteri di “bilanciamento in concreto” in capo al giudice comune nazionale, chiamato a dare diretta applicazione a quelle norme della Convenzione che non tollerano il filtro selettivo del legislatore nazionale.

Bilanciamenti e fraintendimenti: ancora su Corte costituzionale e Cedu

GUAZZAROTTI, Andrea
2010

Abstract

Commento a Corte cost. n. 93 del 2010 che ha dichiarato incostituzionale la norma che non ammette la pubblicità del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione per violazione del vincolo costituzionale derivante, ex art. 117.1 cost., dall’art. 6 CEDU. Tale disposizione della CEDU, infatti, è stata interpretata dalla Corte EDU in modo da riconoscere al soggetto colpito dalle misure di prevenzione il diritto alla pubblicità del procedimento. Sebbene l’art. 6 CEDU ammetta deroghe per motivi specifici, la prevalenza di simili esigenze sul diritto alla pubblicità delle udienze deve essere il frutto di un bilanciamento in concreto da parte del giudice nel singolo caso e non di un bilanciamento in astratto svolto una volta per tutte e inderogabilmente dal legislatore. Questo è il punto di maggiore differenziazione tra la giurisprudenza CEDU e quella della nostra Corte cost., la quale nel passato si era rifiutata di riconoscere il contrasto tra norme interne e art. 6 CEDU sulla scorta del fatto che, appunto, il legislatore aveva ritenuto prevalenti, in specifici ambiti, le esigenze contrarie alla pubblicità delle udienze. Oggi la Corte cost. si piega alla diversa interpretazione della Corte EDU, anche per le condanne recenti subite dall’Italia sulla normativa in oggetto. Il caso bene mostra come il diritto vivente della Corte EDU costituisca un propulsore di poteri di “bilanciamento in concreto” in capo al giudice comune nazionale, chiamato a dare diretta applicazione a quelle norme della Convenzione che non tollerano il filtro selettivo del legislatore nazionale.
2010
CEDU; parametro di costituzionalità interposto; art. 117 co. 1 Cost.; pubblicità delle udienze; bilanciamento.
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