La Corte di Cassazione (sent. n. 4862 del 1 marzo 2010) occupandosi per la prima volta dell'art. 72 quater l.f. introdotto dalla riforma del 2006, afferma che in caso di fallimento dell'utilizzatore e di decisione del curatore di sciogliersi dal contratto, è illegittima la pretesa del concedente di ottenere l'ammissione al passivo, prima di aver provveduto alla riallocazione del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, dell'intero importo dei canoni non ancora scaduti alla data del fallimento.

LEASING E FALLIMENTO - CASS. CIV. 1 MARZO 2010, N. 4862

GABASSI, Giulia
2010

Abstract

La Corte di Cassazione (sent. n. 4862 del 1 marzo 2010) occupandosi per la prima volta dell'art. 72 quater l.f. introdotto dalla riforma del 2006, afferma che in caso di fallimento dell'utilizzatore e di decisione del curatore di sciogliersi dal contratto, è illegittima la pretesa del concedente di ottenere l'ammissione al passivo, prima di aver provveduto alla riallocazione del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, dell'intero importo dei canoni non ancora scaduti alla data del fallimento.
2010
FALLIMENTO; LEASING; SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO; AMMISSIONE AL PASSIVO
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