La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per incapacitas (psichica) assumendi onera coniugalia di uno dei coniugi non trova ostacolo nella diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto alle disposizioni del codice civile in tema di invalidità del mtrimonio per errore (essenziale) su una qualità personale del consorte e precisamente sulla ritenuta inesistenza di quest'ultimo di malattie (fisiche o psichiche) impeditive della vita coniugale (art. 122, comma 3°, n.1, cod. civ.) poichè detta diversità non investe un principio essenziale dell'ordinamento italiano, qualificabile come limite di ordine pubblico.
Nota a Cass. Civ., I sez., 9.12.1993, n.12144
MARTINELLI, Enrica
1994
Abstract
La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per incapacitas (psichica) assumendi onera coniugalia di uno dei coniugi non trova ostacolo nella diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto alle disposizioni del codice civile in tema di invalidità del mtrimonio per errore (essenziale) su una qualità personale del consorte e precisamente sulla ritenuta inesistenza di quest'ultimo di malattie (fisiche o psichiche) impeditive della vita coniugale (art. 122, comma 3°, n.1, cod. civ.) poichè detta diversità non investe un principio essenziale dell'ordinamento italiano, qualificabile come limite di ordine pubblico.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.