1. L’articolazione del foro della materia contrattuale contemplato dal regolamento (CE) n. 44/2001 secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia. – 2. Le condizioni di applicabilità dell’art. 5 n. 1 lett. b del regolamento: l’interpretazione «induttiva» dei concetti di «compravendita di beni» e «prestazione di servizi». – 3. Segue: la «prestazione caratteristica», rappresentazione sintetica dell’operazione economica sottesa al contratto. – 4. Il metodo «pragmatico» di individuazione del locus solutionis elaborato per le liti soggette all’art. 5 n. 1 lett. b. – 5. Il significato dell’innovazione sancita dalla Corte, le condizioni alle quali essa puo` soddisfare gli obiettivi sottesi al forum solutionis e le garanzie che ne circondano l’operare. – 6. Segue: la determinazione convenzionale del luogo di adempimento dell’obbligazione rilevante. – 7. Segue: l’opportunità di ovviare, attraverso l’elaborazione di parametri uniformi sufficientemente articolati e precisi, ai limiti del metodo «pragmatico». – 8. Spunti per una valutazione di insieme dell’attuale assetto del forum solutionis alla luce dell’esperienza giurisprudenziale.

Struttura e funzionamento del foro europeo della materia contrattuale alla luce delle sentenze Car Trim e Wood Floor della Corte di giustizia

FRANZINA, Pietro
2010

Abstract

1. L’articolazione del foro della materia contrattuale contemplato dal regolamento (CE) n. 44/2001 secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia. – 2. Le condizioni di applicabilità dell’art. 5 n. 1 lett. b del regolamento: l’interpretazione «induttiva» dei concetti di «compravendita di beni» e «prestazione di servizi». – 3. Segue: la «prestazione caratteristica», rappresentazione sintetica dell’operazione economica sottesa al contratto. – 4. Il metodo «pragmatico» di individuazione del locus solutionis elaborato per le liti soggette all’art. 5 n. 1 lett. b. – 5. Il significato dell’innovazione sancita dalla Corte, le condizioni alle quali essa puo` soddisfare gli obiettivi sottesi al forum solutionis e le garanzie che ne circondano l’operare. – 6. Segue: la determinazione convenzionale del luogo di adempimento dell’obbligazione rilevante. – 7. Segue: l’opportunità di ovviare, attraverso l’elaborazione di parametri uniformi sufficientemente articolati e precisi, ai limiti del metodo «pragmatico». – 8. Spunti per una valutazione di insieme dell’attuale assetto del forum solutionis alla luce dell’esperienza giurisprudenziale.
2010
Franzina, Pietro
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