1. Il caso IMS: nuovi spunti di riflessione sul problema dell’interferenza fra legislazione antitrust e diritti di privativa. Opportunità di ricostruire unitariamente i princìpi sottostanti al diritto antitrust ed al sistema delle esclusive. - 2. Il diritto comune delle esclusive (diverse da quelle relative ai segni distintivi) è ricostruibile in base al potere del titolare di decidere le dimensioni di disponibilità dei beni o servizi protetti, nonché di concedere o rifiutare licenze di sfruttamento. Questo potere consente di individuare gli interessi giuridicamente rilevanti nell’ordinamento generale delle privative. Contrapposizione di questi interessi a quelli protetti da vari sottosistemi di diritto speciale. - 3. L’ordinamento generale delle privative non tutela: A) l’interesse a massimizzare la disponibilità dell’opera, tecnologia o prestazione protetta; - 4. B) l’interesse del titolare a diversificare territorialmente le politiche di prezzo; - 5. C) l’interesse del titolare a controllare i canali di distribuzione del prodotto. - 6. Il problema del rilievo giuridico dell’interesse ad incentivare gli investimenti nell’innovazione tecnologica e culturale; considerazioni preliminari. - 7. Problematicità della nozione di “investimento”. La tesi della funzione incentivante della privativa presuppone necessariamente la possibilità di ricomprendere in questa nozione non solo il capitale finanziario, ma anche quello “umano”. Il diritto comune delle privative è tendenzialmente ed in via generale neutro rispetto alla scelta dei possibili criteri di ripartizione della remunerazione fra capitale umano e finanziario. - 8. Il problema della quantificazione del costo dell’investimento in capitale umano. - 9. Critica ai possibili parametri di calcolo di questo costo. A) Il parametro del costo medio del lavoro. B) Il parametro del costo opportunità per lo svolgimento di attività alternative. C) Il parametro del valore di mercato delle tecnologie, opere e prestazioni protette derivanti dall’investimento di capitale umano. Quest’ultimo parametro presuppone in realtà l’esistenza di un interesse dell’ordinamento a massimizzare il numero (ma non necessariamente il valore) delle tecnologie, opere e prestazioni protette. - 10. Critica alla possibilità di attribuire rilievo giuridico all’interesse a massimizzare il numero delle tecnologie, opere e prestazioni protette. - 11. L’ordinamento delle privative protegge l’interesse alla realizzazione di economie di scala nello sfruttamento dell’opera, tecnologia o prestazione protetta, e perciò a massimizzare il rendimento dei relativi investimenti. - 12. Precisazioni e corollari. A) Limiti del rilievo dell’interesse ad incentivare gli investimenti necessari per l’applicazione industriale della tecnologia, opera o prestazione protetta. B) Il profitto di tipo monopolistico realizzabile attraverso questi investimenti ben può andare (in tutto o in parte) a vantaggio degli investitori di capitale umano. - 13. L’ordinamento delle privative protegge l’interesse a diversificare l’offerta di tecnologie, opere e prestazioni protette. Riconducibilità di questo interesse agli obiettivi del diritto antitrust. - 14. Valorizzazione delle precedenti conclusioni per ricostruire la logica sottostante ad alcune decisioni comunitarie e nazionali. A) I casi Volvo e Microleader. B) Il caso Magill. C) Il caso Panini. - 15. Considerazioni finali sul caso IMS.

Proprietà intellettuale, interessi protetti e diritto antitrust

SARTI, Davide
2002

Abstract

1. Il caso IMS: nuovi spunti di riflessione sul problema dell’interferenza fra legislazione antitrust e diritti di privativa. Opportunità di ricostruire unitariamente i princìpi sottostanti al diritto antitrust ed al sistema delle esclusive. - 2. Il diritto comune delle esclusive (diverse da quelle relative ai segni distintivi) è ricostruibile in base al potere del titolare di decidere le dimensioni di disponibilità dei beni o servizi protetti, nonché di concedere o rifiutare licenze di sfruttamento. Questo potere consente di individuare gli interessi giuridicamente rilevanti nell’ordinamento generale delle privative. Contrapposizione di questi interessi a quelli protetti da vari sottosistemi di diritto speciale. - 3. L’ordinamento generale delle privative non tutela: A) l’interesse a massimizzare la disponibilità dell’opera, tecnologia o prestazione protetta; - 4. B) l’interesse del titolare a diversificare territorialmente le politiche di prezzo; - 5. C) l’interesse del titolare a controllare i canali di distribuzione del prodotto. - 6. Il problema del rilievo giuridico dell’interesse ad incentivare gli investimenti nell’innovazione tecnologica e culturale; considerazioni preliminari. - 7. Problematicità della nozione di “investimento”. La tesi della funzione incentivante della privativa presuppone necessariamente la possibilità di ricomprendere in questa nozione non solo il capitale finanziario, ma anche quello “umano”. Il diritto comune delle privative è tendenzialmente ed in via generale neutro rispetto alla scelta dei possibili criteri di ripartizione della remunerazione fra capitale umano e finanziario. - 8. Il problema della quantificazione del costo dell’investimento in capitale umano. - 9. Critica ai possibili parametri di calcolo di questo costo. A) Il parametro del costo medio del lavoro. B) Il parametro del costo opportunità per lo svolgimento di attività alternative. C) Il parametro del valore di mercato delle tecnologie, opere e prestazioni protette derivanti dall’investimento di capitale umano. Quest’ultimo parametro presuppone in realtà l’esistenza di un interesse dell’ordinamento a massimizzare il numero (ma non necessariamente il valore) delle tecnologie, opere e prestazioni protette. - 10. Critica alla possibilità di attribuire rilievo giuridico all’interesse a massimizzare il numero delle tecnologie, opere e prestazioni protette. - 11. L’ordinamento delle privative protegge l’interesse alla realizzazione di economie di scala nello sfruttamento dell’opera, tecnologia o prestazione protetta, e perciò a massimizzare il rendimento dei relativi investimenti. - 12. Precisazioni e corollari. A) Limiti del rilievo dell’interesse ad incentivare gli investimenti necessari per l’applicazione industriale della tecnologia, opera o prestazione protetta. B) Il profitto di tipo monopolistico realizzabile attraverso questi investimenti ben può andare (in tutto o in parte) a vantaggio degli investitori di capitale umano. - 13. L’ordinamento delle privative protegge l’interesse a diversificare l’offerta di tecnologie, opere e prestazioni protette. Riconducibilità di questo interesse agli obiettivi del diritto antitrust. - 14. Valorizzazione delle precedenti conclusioni per ricostruire la logica sottostante ad alcune decisioni comunitarie e nazionali. A) I casi Volvo e Microleader. B) Il caso Magill. C) Il caso Panini. - 15. Considerazioni finali sul caso IMS.
2002
Sarti, Davide
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