1. La sentenza della Corte di giustizia nel caso Philips: il ritorno dei marchi deformi? – 2. La sentenza della Corte di giustizia in una prospettiva di diritto comparato: sua incompatibilità con alcune linee di interpretazione emerse in Inghilterra, Germania e Stati Uniti tendenti a considerare l’acquisizione di secondary meaning come prima barriera alla protezione delle forme in funzione antimonopolistica. – 3. Il rilievo del secondary meaning delle forme nella dottrina italiana. Elementi di diversità dell’impostazione italiana rispetto a quella statunitense e tedesca. – 4. Inconciliabilità dell’impostazione tedesca con i princìpi della direttiva comunitaria. – 5. I profili di interesse della soluzione tedesca: inopportunità di concedere indiscriminata tutela come marchio a forme scarsamente differenziate rispetto alle anteriorità. – 6. Proposta di rilettura dell’art. 3.1.e della direttiva marchi. Le forme dotate di gradevolezza estetica: il giudizio sul “valore sostanziale del prodotto” come giudizio relativo e mutevole in relazione al momento storico in cui è richiesta la protezione come marchio. Conseguente opportunità di riconoscere questa protezione alle forme (ancorchè in passato tutelabili come modello) che in un certo momento storico presentino alternative concorrenti, e che abbiano acquisito secondary meaning. - 7. Le forme tecnicamente funzionali. Insufficiente approfondimento della questione da parte della sentenza Philips. Opportunità di adottare un criterio interpretativo omogeneo a quello valido per le forme funzionali dal punto di vista estetico. Questo criterio conduce a proteggere come marchio le forme dotate di secondary meaning e sostituibili da equivalenti nell’ambito del medesimo concetto innovativo. – 8. Confronto della nozione di valore sostanziale del prodotto con quella di “carattere individuale” della nuova legge modelli. Il valore sostanziale presuppone il carattere individuale; esistono tuttavia forme dotate di carattere individuale, ma non valore sostanziale. – 9. Il problema della determinazione delle forme dotate di capacità distintiva inerente. Questa capacità è propria soltanto delle forme dotate del carattere individuale previsto per i modelli industriali. – 10. Il problema dei c.d. elementi accessori ed arbitrari della forma. Critica alla ricostruzione di questa categoria di elementi e riconducibilità del problema alle considerazioni generali precedentemente esposte. – 11. Confronto della tesi esposta con la c.d. teoria delle varianti innocue: analogie e differenze. – 12. Conseguente parificazione delle forme proteggibili come marchio a quelle protette contro l’imitazione servile.

I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità

SARTI, Davide
2004

Abstract

1. La sentenza della Corte di giustizia nel caso Philips: il ritorno dei marchi deformi? – 2. La sentenza della Corte di giustizia in una prospettiva di diritto comparato: sua incompatibilità con alcune linee di interpretazione emerse in Inghilterra, Germania e Stati Uniti tendenti a considerare l’acquisizione di secondary meaning come prima barriera alla protezione delle forme in funzione antimonopolistica. – 3. Il rilievo del secondary meaning delle forme nella dottrina italiana. Elementi di diversità dell’impostazione italiana rispetto a quella statunitense e tedesca. – 4. Inconciliabilità dell’impostazione tedesca con i princìpi della direttiva comunitaria. – 5. I profili di interesse della soluzione tedesca: inopportunità di concedere indiscriminata tutela come marchio a forme scarsamente differenziate rispetto alle anteriorità. – 6. Proposta di rilettura dell’art. 3.1.e della direttiva marchi. Le forme dotate di gradevolezza estetica: il giudizio sul “valore sostanziale del prodotto” come giudizio relativo e mutevole in relazione al momento storico in cui è richiesta la protezione come marchio. Conseguente opportunità di riconoscere questa protezione alle forme (ancorchè in passato tutelabili come modello) che in un certo momento storico presentino alternative concorrenti, e che abbiano acquisito secondary meaning. - 7. Le forme tecnicamente funzionali. Insufficiente approfondimento della questione da parte della sentenza Philips. Opportunità di adottare un criterio interpretativo omogeneo a quello valido per le forme funzionali dal punto di vista estetico. Questo criterio conduce a proteggere come marchio le forme dotate di secondary meaning e sostituibili da equivalenti nell’ambito del medesimo concetto innovativo. – 8. Confronto della nozione di valore sostanziale del prodotto con quella di “carattere individuale” della nuova legge modelli. Il valore sostanziale presuppone il carattere individuale; esistono tuttavia forme dotate di carattere individuale, ma non valore sostanziale. – 9. Il problema della determinazione delle forme dotate di capacità distintiva inerente. Questa capacità è propria soltanto delle forme dotate del carattere individuale previsto per i modelli industriali. – 10. Il problema dei c.d. elementi accessori ed arbitrari della forma. Critica alla ricostruzione di questa categoria di elementi e riconducibilità del problema alle considerazioni generali precedentemente esposte. – 11. Confronto della tesi esposta con la c.d. teoria delle varianti innocue: analogie e differenze. – 12. Conseguente parificazione delle forme proteggibili come marchio a quelle protette contro l’imitazione servile.
2004
8814103208
marchi; forme; marchi di forma; registrabilità; Unione europea
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