Sulle rettifiche connesse all’imputazione a periodo giunge un interessante e ragionevole obiter dictum della Cassazione, secondo cui - per evitare doppie imposizioni o definitive eliminazioni della deducibilita` di costi registrati in esercizi diversi da quello di competenza - il contribuente potra` proporre azione di rimborso a decorrere dalla definizione della controversia sulla competenza, in base alla disposizione generale del contenzioso tributario secondo cui l’istanza di rimborso all’Ufficio finanziario competente e` proponibile anche entro due anni dal sopravvenuto diritto al rimborso. Dalla definizione del rilievo sulla competenza scatta quindi il termine biennale per chiedere la riliquidazione della dichiarazione cui il costo avrebbe dovuto essere imputato (o cui il ricavo e` stato erroneamente imputato).

Dalla Cassazione uno spiraglio contro le duplicazioni impositive connesse alle rettifiche sulla competenza

CROVATO, Francesco
2008

Abstract

Sulle rettifiche connesse all’imputazione a periodo giunge un interessante e ragionevole obiter dictum della Cassazione, secondo cui - per evitare doppie imposizioni o definitive eliminazioni della deducibilita` di costi registrati in esercizi diversi da quello di competenza - il contribuente potra` proporre azione di rimborso a decorrere dalla definizione della controversia sulla competenza, in base alla disposizione generale del contenzioso tributario secondo cui l’istanza di rimborso all’Ufficio finanziario competente e` proponibile anche entro due anni dal sopravvenuto diritto al rimborso. Dalla definizione del rilievo sulla competenza scatta quindi il termine biennale per chiedere la riliquidazione della dichiarazione cui il costo avrebbe dovuto essere imputato (o cui il ricavo e` stato erroneamente imputato).
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