Gli ammortizzatori sociali – e qui ci si vuole rivolgere all’assicurazione disoccupazione, alle integrazioni salariali e all’indennità di mobilità - sono un elemento strutturale del sistema di protezione sociale e non devono essere calibrati su situazioni di crisi particolare: riforma e razionalizzazione vanno pensate prescindendo dalla situazione contingente e avendo presente la morfologia del mercato del lavoro. Il dato preponderante nella composizione del mercato del lavoro attuale è la presenza delle forme di lavoro non standard. La percentuale di donne e di giovani impegnati nel lavoro atipico è alta. Ebbene, le forme non standard rappresentano frequentemente una scelta obbligata per il prestatore di lavoro; altre volte sono uno strumento di riconciliazione fra vita professionale e familiare. Nella prima ipotesi, il lavoratore discontinuo o percettore di una retribuzione inferiore a quella di un lavoratore a tempo pieno equivalente è frequentemente afflitto da problemi di disoccupazione o sottoccupazione. Anzi si potrebbe dire di più: ogniqualvolta le modalità discontinue o caratterizzate dalla percezione di una retribuzione inferiore allo standard non rappresentino una scelta autonoma del lavoratore, ma siano imposte dalle condizioni oggettive del mercato, i periodi di sosta e/o comunque di inattività ad essi connessi potranno essere riconosciuti come momenti di disoccupazione e di sottoccupazione involontaria. Ebbene, la normativa in materia di ammortizzatori sociali mostra un forte disagio di fronte all’esigenza di tutela dei periodi di sosta o di inattività, che caratterizzano le modalità ‘atipiche’ di svolgimento della prestazione lavorativa. L’affanno del sistema di protezione emerge emblematicamente in episodi quali la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 1732 del 2003, che ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione nei periodi di sosta al part timer verticale su base annua per carenza del requisito della involontarietà della disoccupazione, oppure nelle disposizioni sul divieto di cumulo tra prestazioni di disoccupazione e retribuzione, le quali possono impedire al part timer titolare di più rapporti di lavoro di percepire il trattamento di disoccupazione a fronte della perdita di uno di questi rapporti. In entrambe le due situazioni il problema specifico è proprio quello della tutela di una sottoccupazione involontaria. Nella seconda ipotesi, quando cioè la scelta del lavoro non standard asseconda problemi di riconciliazione, l’affanno del sistema di protezione sociale è parimenti evidente in episodi quali quello occorso nel 2008 a Genova. Una giovane donna disoccupata, divorziata, con 2 figli di 4 e 6 anni a carico, risponde ad una chiamata pubblica per un posto di bidella per due mesi. L’orario di lavoro, anche pomeridiano, risulta tuttavia diverso da quello di altre supplenze svolte in precedenza dalla signora sempre al mattino. La signora, dunque, è costretta a fare marcia indietro, in quanto non sa a chi affidare i figli in orario pomeridiano. A quel punto, l’ufficio del centro per l’impiego si trova costretto ad applicare la legge regionale e nazionale: la signora viene cancellata dalle liste di disoccupazione, con perdita dell’anzianità, dell’indennità di disoccupazione, dell’abbonamento gratis ai trasporti locali e del diritto di esenzione per i medicinali, non essendo riscontrabile un giustificato motivo al rifiuto dell’impiego. In entrambe casi, il valore in giuoco è quello del raggiungimento di un reddito idoneo a permettere l’integrazione sociale del lavoratore e della sua famiglia, valore questo a più riprese tutelato dall’ordinamento costituzionale, sia attraverso il concetto di retribuzione sufficiente ex art. 36, che per il tramite della nozione di prestazione adeguata, nel suo margine inferiore, degli artt. 38, 2° comma e 3, 2° comma, come anche nello stesso concetto di “mantenimento” dell’art. 38, 1° comma, nel caso dell’assistenza sociale. Queste situazioni sono il segnale più evidente della necessità di ridefinire i presupposti dell’intervento. In particolare, lo snodo centrale appare essere quello della ridefinizione dell’evento protetto dal sistema sociale di tutela: l’evento oggetto di tutela deve essere capace di contenere, oltre alla disoccupazione tradizionalmente intesa, anche la sottoccupazione, la discontinuità lavorativa e le esigenze di riconciliazione. La strada da percorrere a questo fine è essenzialmente quella della ridefinizione del concetto di ‘involontarietà’ della disoccupazione e della sua misura, ovvero della ‘disponibilità’ al lavoro. E’ necessaria, in particolare, una considerazione maggiore delle possibilità reali di reimpiego del lavoratore: le condizioni effettive del mercato del lavoro, da un lato, e la misura della disponibilità al lavoro del disoccupato/sottoccupato, dall’altro, devono essere valutate nell’ambito del giudizio di disponibilità al lavoro: ciò al fine di rendere possibile l’attuazione, a favore dei soggetti disoccupati, inoccupati e sottoccupati, di una politica attiva del lavoro diretta al reimpiego nel mercato. Un altro elemento fondamentale è che l’operazione di restauro di queste categorie deve sfociare nella elaborazione di una nozione unitaria di disponibilità al lavoro, valida sia per l’attuazione delle politiche attive del lavoro, cui sono istituzionalmente preposti i servizi per l’impiego, che ai fini dell’erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Questa riconfigurazione dei paletti della protezione sociale ha bisogno, tuttavia, di un criterio ordinatore, in grado di sostituire il principio assicurativo e di ridare coerenza al sistema, rendendolo conforme ai parametri di sufficienza della tutela economica costituzionalmente imposti.

Ammortizzatori sociali, crisi, riconciliazione

RENGA, Simonetta
2009

Abstract

Gli ammortizzatori sociali – e qui ci si vuole rivolgere all’assicurazione disoccupazione, alle integrazioni salariali e all’indennità di mobilità - sono un elemento strutturale del sistema di protezione sociale e non devono essere calibrati su situazioni di crisi particolare: riforma e razionalizzazione vanno pensate prescindendo dalla situazione contingente e avendo presente la morfologia del mercato del lavoro. Il dato preponderante nella composizione del mercato del lavoro attuale è la presenza delle forme di lavoro non standard. La percentuale di donne e di giovani impegnati nel lavoro atipico è alta. Ebbene, le forme non standard rappresentano frequentemente una scelta obbligata per il prestatore di lavoro; altre volte sono uno strumento di riconciliazione fra vita professionale e familiare. Nella prima ipotesi, il lavoratore discontinuo o percettore di una retribuzione inferiore a quella di un lavoratore a tempo pieno equivalente è frequentemente afflitto da problemi di disoccupazione o sottoccupazione. Anzi si potrebbe dire di più: ogniqualvolta le modalità discontinue o caratterizzate dalla percezione di una retribuzione inferiore allo standard non rappresentino una scelta autonoma del lavoratore, ma siano imposte dalle condizioni oggettive del mercato, i periodi di sosta e/o comunque di inattività ad essi connessi potranno essere riconosciuti come momenti di disoccupazione e di sottoccupazione involontaria. Ebbene, la normativa in materia di ammortizzatori sociali mostra un forte disagio di fronte all’esigenza di tutela dei periodi di sosta o di inattività, che caratterizzano le modalità ‘atipiche’ di svolgimento della prestazione lavorativa. L’affanno del sistema di protezione emerge emblematicamente in episodi quali la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 1732 del 2003, che ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione nei periodi di sosta al part timer verticale su base annua per carenza del requisito della involontarietà della disoccupazione, oppure nelle disposizioni sul divieto di cumulo tra prestazioni di disoccupazione e retribuzione, le quali possono impedire al part timer titolare di più rapporti di lavoro di percepire il trattamento di disoccupazione a fronte della perdita di uno di questi rapporti. In entrambe le due situazioni il problema specifico è proprio quello della tutela di una sottoccupazione involontaria. Nella seconda ipotesi, quando cioè la scelta del lavoro non standard asseconda problemi di riconciliazione, l’affanno del sistema di protezione sociale è parimenti evidente in episodi quali quello occorso nel 2008 a Genova. Una giovane donna disoccupata, divorziata, con 2 figli di 4 e 6 anni a carico, risponde ad una chiamata pubblica per un posto di bidella per due mesi. L’orario di lavoro, anche pomeridiano, risulta tuttavia diverso da quello di altre supplenze svolte in precedenza dalla signora sempre al mattino. La signora, dunque, è costretta a fare marcia indietro, in quanto non sa a chi affidare i figli in orario pomeridiano. A quel punto, l’ufficio del centro per l’impiego si trova costretto ad applicare la legge regionale e nazionale: la signora viene cancellata dalle liste di disoccupazione, con perdita dell’anzianità, dell’indennità di disoccupazione, dell’abbonamento gratis ai trasporti locali e del diritto di esenzione per i medicinali, non essendo riscontrabile un giustificato motivo al rifiuto dell’impiego. In entrambe casi, il valore in giuoco è quello del raggiungimento di un reddito idoneo a permettere l’integrazione sociale del lavoratore e della sua famiglia, valore questo a più riprese tutelato dall’ordinamento costituzionale, sia attraverso il concetto di retribuzione sufficiente ex art. 36, che per il tramite della nozione di prestazione adeguata, nel suo margine inferiore, degli artt. 38, 2° comma e 3, 2° comma, come anche nello stesso concetto di “mantenimento” dell’art. 38, 1° comma, nel caso dell’assistenza sociale. Queste situazioni sono il segnale più evidente della necessità di ridefinire i presupposti dell’intervento. In particolare, lo snodo centrale appare essere quello della ridefinizione dell’evento protetto dal sistema sociale di tutela: l’evento oggetto di tutela deve essere capace di contenere, oltre alla disoccupazione tradizionalmente intesa, anche la sottoccupazione, la discontinuità lavorativa e le esigenze di riconciliazione. La strada da percorrere a questo fine è essenzialmente quella della ridefinizione del concetto di ‘involontarietà’ della disoccupazione e della sua misura, ovvero della ‘disponibilità’ al lavoro. E’ necessaria, in particolare, una considerazione maggiore delle possibilità reali di reimpiego del lavoratore: le condizioni effettive del mercato del lavoro, da un lato, e la misura della disponibilità al lavoro del disoccupato/sottoccupato, dall’altro, devono essere valutate nell’ambito del giudizio di disponibilità al lavoro: ciò al fine di rendere possibile l’attuazione, a favore dei soggetti disoccupati, inoccupati e sottoccupati, di una politica attiva del lavoro diretta al reimpiego nel mercato. Un altro elemento fondamentale è che l’operazione di restauro di queste categorie deve sfociare nella elaborazione di una nozione unitaria di disponibilità al lavoro, valida sia per l’attuazione delle politiche attive del lavoro, cui sono istituzionalmente preposti i servizi per l’impiego, che ai fini dell’erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Questa riconfigurazione dei paletti della protezione sociale ha bisogno, tuttavia, di un criterio ordinatore, in grado di sostituire il principio assicurativo e di ridare coerenza al sistema, rendendolo conforme ai parametri di sufficienza della tutela economica costituzionalmente imposti.
2009
9788834897713
Ammortizzatori sociali Riconciliazione
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