L'articolo commenta l'ordinanza costituzionale n. 73/1997. Si mette in luce il percorso tortuoso attraverso il quale la Corte giunge alla sua decisione d'inammissibilità benchè altre strade - assai più agevoli - apparivano placidamente praticabili. Si pensi soltanto che il conflitto era sollevato da soggetti che visibilmente non sono poteri dello Stato (la Regione Lazio e il Co.Re.Co): la Corte poteva dunque, senza alcuna fatica, dichiarare l'inammissibilità del conflitto per carenza, prima facie, del profilo soggettivo. Si illustrano quindi le ragioni che hanno invece indotto la Corte alla sua scelta, consistente nel soprassedere sulla configurazione soggettiva del conflitto, concentrandosi invece sul profilo oggettivo (l'impugnazione di una legge regionale): in pratica, la Corte ha così dovuto ragionare come se il conflitto fosse davvero ammissibile, dando perciò un responso sul merito del contendere, in ragione del suo rilievo (ribadire e precisare gli assunti già enunciati nella sentenza n. 161/1995 in ordine all'impugnabilità degli atti legislativi in conflitto).

Un conflitto preso troppo sul serio

VERONESI, Paolo
1997

Abstract

L'articolo commenta l'ordinanza costituzionale n. 73/1997. Si mette in luce il percorso tortuoso attraverso il quale la Corte giunge alla sua decisione d'inammissibilità benchè altre strade - assai più agevoli - apparivano placidamente praticabili. Si pensi soltanto che il conflitto era sollevato da soggetti che visibilmente non sono poteri dello Stato (la Regione Lazio e il Co.Re.Co): la Corte poteva dunque, senza alcuna fatica, dichiarare l'inammissibilità del conflitto per carenza, prima facie, del profilo soggettivo. Si illustrano quindi le ragioni che hanno invece indotto la Corte alla sua scelta, consistente nel soprassedere sulla configurazione soggettiva del conflitto, concentrandosi invece sul profilo oggettivo (l'impugnazione di una legge regionale): in pratica, la Corte ha così dovuto ragionare come se il conflitto fosse davvero ammissibile, dando perciò un responso sul merito del contendere, in ragione del suo rilievo (ribadire e precisare gli assunti già enunciati nella sentenza n. 161/1995 in ordine all'impugnabilità degli atti legislativi in conflitto).
1997
Conflitto di attribuzione tra poteri - Giudizio di ammissibilità - Nozione di potere - Co.Re.Co. - Regioni
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