Il commento riguarda l’articolo unico della legge n. 72 del 2002, il quale racchiude alcune disposizioni transitorie dirette ad accompagnare verso l’epilogo, con il progressivo esaurirsi delle regiudicande disciplinate, il tentativo di ridurre stabilmente l’ambito di appellabilità oggettiva delle sentenze. Il Parlamento aveva approvato due modifiche di segno opposto all’art. 593 co. 3 CPP, dapprima estendendo all’area dei delitti, poi circoscrivendo di nuovo – secondo la previsione originaria – alle sole contravvenzioni l’inappellabilità delle sentenze di condanna che applicano la pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento, nonché di non luogo a procedere, relative a fattispecie sanzionate in astratto con pena pecuniaria o alternativa. L’autore rammenta, quindi, come la duplice modifica dell'art. 593 co. 3 CPP sia stata il presupposto della disciplina transitoria, analizza gli effetti sulla potestà di appello dovuti all'incerta conformazione del criterio tempus regit actum, cerca di individuare l'ambito operativo delle disposizioni transitorie, districandosi tra irrimediabili esclusioni e aporie sistematiche; analizza, infine, le modalità di funzionamento della procedura – di diritto intertemporale – volta alla conversione dei ricorsi per cassazione già presentati in gravami d’appello.

Commento all’art. 1 della legge 16 aprile 2002 n. 72 - «Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello»

NEGRI, Daniele
2002

Abstract

Il commento riguarda l’articolo unico della legge n. 72 del 2002, il quale racchiude alcune disposizioni transitorie dirette ad accompagnare verso l’epilogo, con il progressivo esaurirsi delle regiudicande disciplinate, il tentativo di ridurre stabilmente l’ambito di appellabilità oggettiva delle sentenze. Il Parlamento aveva approvato due modifiche di segno opposto all’art. 593 co. 3 CPP, dapprima estendendo all’area dei delitti, poi circoscrivendo di nuovo – secondo la previsione originaria – alle sole contravvenzioni l’inappellabilità delle sentenze di condanna che applicano la pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento, nonché di non luogo a procedere, relative a fattispecie sanzionate in astratto con pena pecuniaria o alternativa. L’autore rammenta, quindi, come la duplice modifica dell'art. 593 co. 3 CPP sia stata il presupposto della disciplina transitoria, analizza gli effetti sulla potestà di appello dovuti all'incerta conformazione del criterio tempus regit actum, cerca di individuare l'ambito operativo delle disposizioni transitorie, districandosi tra irrimediabili esclusioni e aporie sistematiche; analizza, infine, le modalità di funzionamento della procedura – di diritto intertemporale – volta alla conversione dei ricorsi per cassazione già presentati in gravami d’appello.
2002
Negri, Daniele
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11392/1206352
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact