L'articolo affronta la questione dei conflitti normativi generati nel nostro ordinamento dalla differenza culturale che caratterizza gli immigrati di fede islamica. Premessa la natura fallace della domanda tipica sulla (im)possibilità di tollerare le culture intolleranti, l'analisi mostra una evoluzione in corso, sia a livello normativo che giurisprudenziale. Particolare importanza viene data all'evoluzione del concetto di ordine pubblico internazionale, ove l'evoluzione è nel senso di intendere quest'ultimo non come strumento di tutela dell'integrità morale della società nazionale, ma come garanzia concreta di livelli minimi di sicurezza ed autonomia individuale. La tecnica giurisprudenziale enucleabile dall'analisi dei casi viene schematizzata come distinzione tra individuo singolo e cultura d'appartenenza, anche sulla scorta della tesi di Rawls del c.d. "consenso per intersezione" (overlapping consenus). Tale tecnica, ispirata a criteri eminentemente pragmatici, viene contrapposta a quella del riconoscimento politico dei gruppi, che in Italia passa prevalentemente per la stipula delle intese con le confessioni religiose (art. 8 Cost.). Tale metodo di riconoscimento si è dimostrato foriero di facili stigmatizzazioni nei confronti delle culture religiose meno affini alla cultura di maggioranza, come nel caso dell'Islam.

Giudici e islam: la soluzione giurisprudenziale dei “conflitti culturali”

GUAZZAROTTI, Andrea
2002

Abstract

L'articolo affronta la questione dei conflitti normativi generati nel nostro ordinamento dalla differenza culturale che caratterizza gli immigrati di fede islamica. Premessa la natura fallace della domanda tipica sulla (im)possibilità di tollerare le culture intolleranti, l'analisi mostra una evoluzione in corso, sia a livello normativo che giurisprudenziale. Particolare importanza viene data all'evoluzione del concetto di ordine pubblico internazionale, ove l'evoluzione è nel senso di intendere quest'ultimo non come strumento di tutela dell'integrità morale della società nazionale, ma come garanzia concreta di livelli minimi di sicurezza ed autonomia individuale. La tecnica giurisprudenziale enucleabile dall'analisi dei casi viene schematizzata come distinzione tra individuo singolo e cultura d'appartenenza, anche sulla scorta della tesi di Rawls del c.d. "consenso per intersezione" (overlapping consenus). Tale tecnica, ispirata a criteri eminentemente pragmatici, viene contrapposta a quella del riconoscimento politico dei gruppi, che in Italia passa prevalentemente per la stipula delle intese con le confessioni religiose (art. 8 Cost.). Tale metodo di riconoscimento si è dimostrato foriero di facili stigmatizzazioni nei confronti delle culture religiose meno affini alla cultura di maggioranza, come nel caso dell'Islam.
2002
Guazzarotti, Andrea
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