Ai sensi dell’art. 87 c.p., il soggetto che, al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusa, si pone in stato di incapacità di intendere e di volere ed in tale stato commette un reato è chiamato a rispondere del medesimo come se lo avesse commesso in condizioni di piena imputabilità. Il combinato disposto degli artt. 92, comma 2, e 93, contiene, poi, un’ulteriore specificazione di siffatta regola, prevedendo, altresì, un aumento di pena là dove la suddetta incapacità preordinata derivi dall’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti. Le ipotesi richiamate parrebbero, dunque, introdurre una deroga al principio della necessaria corrispondenza, al momento del fatto, tra stato di imputabilità e capacità di intendere e di volere, sancito dall’art. 85. Si comprende, allora, la necessità di verificare, da un lato, il fondamento della responsabilità che gli artt. 87, 92, comma 2, e 93 c.p. configurano in capo all’agente, nonché il titolo in base al quale il medesimo soggetto è chiamato a rispondere del reato commesso in tale stato di incapacità; dall’altro lato, la possibilità di estendere eventualmente lo schema dell’actio libera in causa anche ad ipotesi di incapacità volontaria e colposa, ma in assenza di preordinazione.

Actio libera in causa

BERNASCONI, Costanza
2004

Abstract

Ai sensi dell’art. 87 c.p., il soggetto che, al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusa, si pone in stato di incapacità di intendere e di volere ed in tale stato commette un reato è chiamato a rispondere del medesimo come se lo avesse commesso in condizioni di piena imputabilità. Il combinato disposto degli artt. 92, comma 2, e 93, contiene, poi, un’ulteriore specificazione di siffatta regola, prevedendo, altresì, un aumento di pena là dove la suddetta incapacità preordinata derivi dall’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti. Le ipotesi richiamate parrebbero, dunque, introdurre una deroga al principio della necessaria corrispondenza, al momento del fatto, tra stato di imputabilità e capacità di intendere e di volere, sancito dall’art. 85. Si comprende, allora, la necessità di verificare, da un lato, il fondamento della responsabilità che gli artt. 87, 92, comma 2, e 93 c.p. configurano in capo all’agente, nonché il titolo in base al quale il medesimo soggetto è chiamato a rispondere del reato commesso in tale stato di incapacità; dall’altro lato, la possibilità di estendere eventualmente lo schema dell’actio libera in causa anche ad ipotesi di incapacità volontaria e colposa, ma in assenza di preordinazione.
2004
Bernasconi, Costanza
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